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Circolare numero 43 del 9-3-2004.htm

  
Art. 41 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) comma 9 e comma 12. Disposizioni in materia di integrazioni salariali e finanziamento. Modalità di compilazione delle denunce contributive aziendali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.   

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

Direzione Centrale

Finanza, Contabilità e Bilancio

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 9 Marzo 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  43

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Art. 41 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) comma 9 e comma 12. Disposizioni in materia di integrazioni salariali e finanziamento. Modalità di compilazione delle denunce contributive aziendali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

Finanziamento del trattamento.

Periodi di autorizzazione non consecutivi.

Imprese destinatarie e loro codifica.

Procedure informatiche per l’acquisizione delle autorizzazioni.

Modalità operative per il conguaglio: 1.Operazioni di conguaglio 2. Sistemazione di somme già conguagliate per l’anno 2003 e per il mese di gennaio 2004.

Istruzioni contabili.

 

 

Con i messaggi n. 00040 del 13.1.03, n. 000256 del 25.3.03, n. 000284 del 9.4.03 e n. 000357 del 5.5.03 sono state impartite istruzioni circa l’applicazione dei commi 9, 10 ed 11 dell’art. 41 della legge n. 289/02 (finanziaria 2003) relativamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20.5.1975, n. 164, che, fino al 31.12.2003, può essere concesso alle imprese industriali operanti nel settore dell’indotto automobilistico, per periodi non superiori a 24 mesi consecutivi, ovvero, per più periodi non consecutivi, per un massimo di 24 mesi in un triennio.

Per l’individuazione delle aziende destinatarie della predetta disposizione si rinvia al successivo punto A.

Nel richiamare l’attualità dei criteri impartiti con i messaggi sopra citati ed in particolare con il messaggio 000357 del 5.5.03 si sottolinea alle Sedi che condizione necessaria e sufficiente per le aziende destinatarie della normativa in argomento per fruire dell’ampliamento dei limiti temporali di beneficio della CIG di cui all’art. 6 della legge 164/75, è che il periodo iniziale della richiesta vada a collocarsi tra il 1.1 ed il 31.12.03.

Con l’occasione si evidenzia che il menzionato messaggio n. 000357 del 5.5.03 contiene un refuso all’ultimo rigo per cui la locuzione ‘’ovvero per più periodi consecutivi 24 mesi in un triennio‘’ deve intendersi corretta in ‘’ ovvero per più periodi non consecutivi di 24 mesi in un triennio ‘’.

Si chiarisce che per dimostrare di aver diritto all’agevolazione dell’ampliamento dei limiti temporali di intervento CIG le aziende di cui al comma 9 dell’art. 41 della legge 289/02 dovranno presentare una dichiarazione di responsabilità attestante che il fatturato relativo al settore automobilistico non sia inferiore, indicativamente, al 30% del loro fatturato globale.

Il comma 12 del più volte richiamato art. 41 della legge n. 289/02 stabilisce che per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di 64 milioni di Euro per l’anno 2003 e 106,5 milioni di Euro per l’anno 2004. All’onere per l’anno 2004 si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, mentre per il 2003 l’onere è a carico di uno specifico capitolo di bilancio assegnato al Ministero del lavoro.

Nel far seguito al messaggio n. 934 del 4.11.03 affinché l’Istituto possa procedere alla rilevazione contabile delle somme che il predetto comma 12 pone a carico del Bilancio dello Stato si forniscono ai successivi punti B) e C) le istruzioni relative alle procedure informatiche necessarie per la gestione delle autorizzazioni concesse ai sensi dell’art.41, comma 9 ed alle relative operazioni di conguaglio. Relativamente alle richieste riguardanti periodi non consecutivi, anche sulla base del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si ritiene corretto tenere presenti i seguenti elementi:

1)      la prima autorizzazione del trattamento CIGO ex art. 41 comma 9, deve aver riguardato un arco temporale ricadente nell’anno 2003.

2)      Eventuali periodi di autorizzazione non consecutivi relativi all’anno 2004 devono essere riconducibili alla causale che ha originato la disposizione legislativa in questione. Ciò vuol dire che le difficoltà aziendali devono essere diretta conseguenza della crisi del settore automobilistico, manifestandosi la correlazione tra le richieste del trattamento CIGO con l’azienda automobilistica di riferimento. Il criterio sul quale basare ogni valutazione dovrebbe quindi rimanere il citato principio di causa ed effetto della richiesta, da valutare specificatamente in ogni singola istanza.

Ferma restando la competenza a decidere delle locali Commissioni Provinciali, si evidenzia che sulle autorizzazioni per periodi che eccedano il 31/12/2004 dovrà essere precisato che le stesse potranno trovare pratica attuazione solo ove i Ministeri vigilanti dispongano il finanziamento dell’onere relativo anche per l’anno 2005.

 

 

A)  IMPRESE DESTINATARIE E LORO CODIFICA.

 

In considerazione delle problematiche collegate all’individuazione del campo di applicazione della disposizione contenuta nel comma 9, dell’art.41, della Legge n. 289/2002 si forniscono le seguenti precisazioni.

L’intervento normativo è diretto a fronteggiare gli effetti della crisi che ha colpito il settore automobilistico. In particolare, il legislatore ha inteso considerare gli effetti che tale crisi ha prodotto sul cosiddetto indotto, inteso come l’insieme di imprese sorte in connessione allo sviluppo di una grande impresa industriale per fornire ad essa gli elementi necessari (materie prime, semi-lavorati, componenti, servizi) alla realizzazione del processo produttivo.

La complessità del settore automobilistico ha sviluppato una articolazione dell’indotto in più livelli operativi di fornitura. L’impresa automobilistica committente ha rapporti diretti solo con i fornitori del primo livello che, a loro volta, gestiscono in successione i contratti con i sub-fornitori, così come definiti e specificati dall’art.1 e dall’art.2 della Legge 18 giugno 1998 n.192 (allegato n.1), che integrano le varie fasi della filiera automobilistica.

Il legislatore ha, pertanto, provveduto, ai fini della previsione dell’ampliamento del limite temporale dell’intervento di C.I.G., alla loro individuazione specificando che si tratta di “imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico”. La predetta disposizione, pertanto, non ha ampliato la platea dei soggetti destinatari dell’intervento di cassa integrazione che, comunque, resta rivolto alle sole imprese industriali.

Ha disciplinato, invece, fino al 31 dicembre 2003 la possibilità per le imprese in trattazione di richiedere la concessione dell’intervento, in deroga ai limiti temporali di cui alla legge n. 164/75, purché almeno il 30% del loro fatturato globale derivi dall’attività di fornitura o sub-fornitura di componenti alle imprese del settore automobilistico (ad es. fabbricazione apparecchi elettrici per motori e veicoli; fabbricazione di carrozzerie; fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori; fabbricazione di pneumatici e camere d’aria; fabbricazione di accumulatori elettrici; fabbricazione di vernici e smalti; fabbricazione di sedili per autoveicoli; fabbricazione di materie plastiche e di articoli in materie plastiche; fabbricazione di sistemi informatici; elaborazione, produzione e fornitura di software etc.). Data la complessa articolazione dell’indotto del settore in trattazione la suddetta elencazione va considerata a titolo esemplificativo.

Le U.d.P. aziende con dipendenti operando in diretto coordinamento con le U.d.P. prestazioni a sostegno del reddito, verificata la concorrenza delle predette condizioni, provvederanno ad attribuire alle aziende di cui sopra, classificate nel settore 1.xx.xx, il codice di autorizzazione “2H”, che assume  il nuovo  significato di “posizione relativa ad impresa industriale operante nel settore dell’indotto automobilistico, destinataria delle disposizioni di cui all’art.41, co.9 della legge n.289/2002” indicando il periodo di validità dello stesso in relazione alla durata dell’integrazione salariale autorizzata, in deroga ai limiti di legge.

 

 

B)    PROCEDURE INFORMATICHE PER L’ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ex art. 41, comma 9 della legge n. 289/2002

 

Le fasi di acquisizione delle domande sono quelle già in uso per i modd. Igi 15, sui quali le aziende dovranno indicare che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 9 dell’art. 41 della L. 27.12.2002 n. 289.

 

I codici di intervento da utilizzare sono i seguenti:

-         per richieste riferite all’anno 2003: 141

-         per richieste riferite all’anno 2004: 142

 

I codici evento compatibili sono i seguenti:

-         007  :  sospensione del lavoro per ordine del committente

-         011  :  crisi temporanea di mercato

-         012 :   mancanza di ordini, commesse e lavoro

 

I periodi interessati alla richiesta devono essere compresi :

-         per il codice intervento 141, tra il 30/12/2002 e il 03/01/2004

-         per il codice di intervento 142, tra il 05/01/2004 e il 01/01/2005

 

Si precisa che i codici di intervento 141 e 142 devono essere attribuiti solo in caso di domanda da parte di azienda dell’indotto automobilistico che abbia diritto alle agevolazioni previste dalla  norma in oggetto e richieda periodi  eccedenti in deroga ai limiti temporali di cui alla legge n. 164/75.

 

 

C)    MODALITÀ OPERATIVE PER IL CONGUAGLIO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE EX ART. 41, COMMA 9 DELLA LEGGE 289/02.

 

1.   Operazioni di conguaglio.

Per le operazioni di conguaglio delle integrazioni salariali relative agli anni 2003 e 2004, autorizzate ai sensi dell’art. 41 co. 9 della legge n. 289/2003 e per i periodi eccedenti i limiti temporali  di cui alla legge n.164/75, le imprese opereranno come segue:

 

Conguaglio integrazioni salariali anno 2003:

-         determineranno l’ammontare del trattamento CIG non ancora conguagliato relativamente all’anno 2003;

-         esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione “G830” avente il significato di “conguaglio CIG anno 2003, ex art. 41 co. 9 L.289/2002,  soggetto al contributo addizionale;

-         indicheranno l’importo relativo agli assegni per il nucleo familiare connessi al trattamento salariale in argomento, in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione “G831” avente il significato di  “conguaglio ANF anno 2003, ex art. 41 co. 9 L.289/2002” ;

-         determineranno l’importo del contributo addizionale calcolato sulle integrazioni salariali “per interventi ordinari” poste a conguaglio nel quadro “D” del modello DM10/2,  con il codice G830;

-         esporranno il relativo importo nei quadri “B/C”  del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione “E330” avente il significato “contributo addizionale su trattamenti CIG anno 2003, ex art. 41 co. 9 L.289/2002”. Nessun dato dovrà essere esposto nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate” e “retribuzioni”.

 

Conguaglio integrazioni salariali anno 2004

-         determineranno l’ammontare di trattamenti CIG  per l’anno 2004;

-         esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione “G834” avente il significato di “conguaglio CIG anno 2004, ex art. 41 co. 9 L.289/2002,  soggetto al contributo addizionale;

-         indicheranno l’importo relativo agli assegni per il nucleo familiare connessi al trattamento salariale in argomento, in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione “G835” avente il significato di  “conguaglio ANF anno 2004, ex art. 41 co. 9 L.289/2002” ;

-         determineranno l’importo del contributo addizionale calcolato sulle integrazioni salariali “per interventi ordinari” poste a conguaglio nel quadro “D” del modello DM10/2,  con il codice G834;

-         esporranno il relativo importo nei quadri “B/C”  del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione “E334” avente il significato “contributo addizionale su trattamenti CIG anno 2004, ex art. 41 co. 9 L.289/2002”. Nessun dato dovrà essere esposto nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate” e “retribuzioni”.

 

 

 

2.      Sistemazione delle somme già conguagliate per l’anno 2003  e per il mese di gennaio 2004

ex  art.41, co.9, L.289/2002

 

Ai fini della corretta imputazione contabile delle somme (trattamenti CIG e connessi ANF) riferite ad autorizzazioni concesse ai sensi della normativa in argomento per l’anno 2003 e per il mese di gennaio 2004, già conguagliate secondo le modalità ordinarie, i datori di lavoro  provvederanno alle relative sistemazioni.

Dette sistemazioni, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1), dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

 

A tal fine i datori di lavoro opereranno come segue:

-         determineranno l’ammontare del trattamento CIG già conguagliato al  rigo 39 relativamente all’anno 2003 ed al mese di gennaio 2004. L’importo così determinato deve essere depurato del contributo addizionale versato;

-         riporteranno l’importo di cui sopra, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, preceduto dal codice di nuova istituzione “G030” avente il significato di  “restituzione CIG ordinaria”.Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate” e “retribuzioni”;

-         determineranno l’ammontare degli assegni per il nucleo familiare già conguagliati al rigo 35, relativamente ai trattamenti salariali oggetto di restituzione;

-         riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2 facendolo precedere dal già previsto codice “F110” avente il significato di  “restituzione ANF”;  

-         indicheranno le medesime somme (CIG e ANF) nel quadro “D” del mod. DM10/2 utilizzando i già citati  codici “G830”e “G831” per l’anno 2003 ed i codici “G834” e “G835” per l’anno 2004.

 

3.   Restano ferme le modalità in uso per le operazioni di conguaglio riferite a trattamenti CIG autorizzati in forza della disciplina ordinaria (L.164/1975).

 

 

 

D)    ISTRUZIONI CONTABILI.

 

Per l’esigenza di questa Direzione Generale di rendicontare allo Stato gli oneri sostenuti per gli interventi, di cui all’art. 41, comma 9, della già citata legge n. 289/2002, distintamente per gli esercizi 2003 e 2004, i conguagli per le integrazioni salariali e connessi assegni per il nucleo familiare,  effettuati dalle aziende industriali dell’indotto automobilistico mediante modelli DM 10/2 secondo le modalità previste nel precedente punto C), devono essere rilevati contabilmente come appresso specificato. 

 

1.      Conguagli integrazioni salariali del 2003

 

Gli importi per i trattamenti di integrazione salariale, evidenziati con il codice “G830”, devono essere imputati al conto GAU 30/111.

 

Gli assegni per il nucleo familiare connessi con le integrazioni salariali in argomento, indicati con il codice “G831”, devono essere imputati al conto GAT 30/111.

 

Per la rilevazione del contributo addizionale, relativo alle integrazioni salariali di cui sopra è cenno, indicato con il codice “E330”, è stato istituito il conto GAU 21/111.

 

2.      Conguagli integrazioni salariali dal 2004

 

Le somme per conguagli di integrazioni salariali, esposte con il codice “G834”, devono essere imputate ai conti GAU 30/172 (per la competenza dell’anno in corso) e GAU 30/112 (per la competenza degli anni precedenti).

 

Gli assegni per il nucleo familiare connessi a questi ultimi trattamenti di integrazione salariale, evidenziati con il codice “G835”, devono essere rilevati ai conti GAT 30/172 (se di competenza dell’anno in corso) e GAT 30/112 (se di competenza degli anni precedenti).

 

 Per la rilevazione del contributo addizionale, relativo alle integrazioni salariali conguagliate dal 2004 (codice “E334”), sono stati istituiti i conti GAU 21/172 (competenza anno in corso) e GAU 21/112 (competenza anni precedenti).

 

I conti GAU 21/112, GAU 30/112 e GAT 30/112, riferiti alla competenza degli anni precedenti, devono essere movimentati a partire dall’esercizio 2005.

 

3.      Sistemazione delle somme già conguagliate per l’anno 2003 e per il mese di gennaio 2004 ex art. 41, comma 9, della legge n. 289/2002

 

I recuperi di eventuali conguagli delle indennità in questione, effettuati dalle aziende per l’anno 2003 e per il mese di gennaio 2004 con le modalità previste per le indennità ordinarie di cui alla legge n.164/1975, e dei connessi assegni per il nucleo familiare da evidenziare nei modelli DM 10/2, rispettivamente, con i codici “G030”e “F110”, devono essere imputati ai già esistenti conto PTH 24/030 (per le indennità) e PTD 24/030 (per gli ANF).

 

I conti GAT 30/111, GAT 30/112, GAT 30/172, GAU 21/111, GAU 21/112, GAU 21/172, GAU 30/111, GAU 30/112 e GAU 30/172, tutti di nuova istituzione, vengono riportati nell’allegato n. 2. 

 

 

 

 

IL Direttore Generale

Crecco

 

                                                                      

 

 

Allegato N.1
Allegato N.2